Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:  Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Rinuncia agli atti – Rinuncia all’azione – Differenze. 

La rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio atteso che, nel caso di
rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia
meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i
termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale. Diversamente, la rinuncia all’azione comporta,
invece, una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa
sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della
domanda. (1).
(1) Conformi: Con. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2666; sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 12 febbraio 2025, n. 1165.

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