“[…] A differenza di quanto si verifica nel processo civile (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 22
febbraio 2021, n.4665) – nel quale, sulla base di quanto previsto dall’art. 354 comma 1, c.p.c., la
violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che
non ha disposto l’integrazione del contraddittorio […]
Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 2021, n. 7570
– in Il Foro amm., 11, 2021, pag. 1722.