“[…] Come statuito dal giudice di appello con riferimento ad analoga fattispecie […], “il nuovo
atto recante motivi integrativi d’appello (…) si rivela inammissibile sulla scorta di consolidati
principi, elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato […], in
forza dei quali […]
Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3963
– in Il Foro Amministrativo, 3, 2021, pag. 412 e ss., con nota di Guglielmo Aldo Giuffrè, Sulla
correttezza della mancata proposizione di ricorso incidentale con riferimento auna questione
rilevante ai soli fini della delimitazione degli effetti conformativo-ripristinatori della sentenza di
primo grado.