“[…] Nella sentenza […] il TAR ha fatto riferimento in modo assolutamente vago e generico alle
“circostanze” relative all’affidabilità professionale sia dell’appellante principale […] che di quella
incidentale […], le cui dichiarazioni sarebbero state omesse o non sarebbero state correttamente
vagliate dalla stazione appaltante, senza mai indicarle specificamente e analiticamente, o quanto meno
senza connotarne il contenuto distintivo, nemmeno in modo riassuntivo, sintetico o allusivo […]
Cons. Stato, Sez. III, 28 giugno 2023, n. 6309