1. “[…] l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 del c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale
degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso
presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un
fatto documentale provato […]
Cons. Stato, Sez. VI, 16 maggio 2023, n. 4857