1. Non avendo la difesa delle amministrazioni appellate evidenziato norme derogatorie di tali
previsioni a carattere generale, deve trovare applicazione il principio di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a,
ai sensi del quale la pubblicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine è solo quella prevista
dalla legge o in base alla legge, sicché l’effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su
una espressa base positiva (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 dicembre 2021, n. 8578; sez. V, 8 maggio
2018, n. 2757, con riferimento alla pubblicazione on line sul sito del C.S.M. della graduatoria finale.
Né può in senso opposto invocarsi la disposizione di cui all’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, in quanto da riferire esclusivamente agli obblighi di pubblicazione «aventi effetto di
pubblicità legale» in forza di specifiche norme di riferimento e non interpretabile nel senso che la
pubblicazione telematica degli atti amministrativi produce, in ogni caso e indiscriminatamente, effetti
di pubblicità legale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2018, n. 2757 e 27 agosto 2014, n. 4384).
Peraltro tali conclusioni sono del tutto conformi anche con la previsione generale contenuta
all’articolo 54, comma 4-bis, del Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
secondo cui «la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi
espressamente previsti dall’ordinamento», ovvero solo quando sia prevista e prescritta da specifiche
determinazioni normative (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398; sez. IV, 26 aprile 2006,
n. 2287; sez. III, 28 settembre 2018, n. 5570).
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 14 ottobre 2024, n. 8235.