1. Ai sensi dell’art. 35 c.p.a., una volta sancita l’inammissibilità del ricorso per essere stato
presentato avverso un atto meramente confermativo, è precluso l’esame di questioni di merito che
erano state sollevate perché una sentenza di mero rito non può contenere indicazioni che abbiano
una valenza conformativa per la pubblica amministrazione. Nel caso di specie la sentenza si spinge
addirittura a suggerire la modifica di alcune norme tecniche di attuazione che costituiscono
espressione della discrezionalità amministrativa del Comune così decampando dai limiti entro i quali
può esplicarsi un giudizio espresso soltanto in punto di rito e non di merito.
2. L’effetto conformativo non può che derivare da una pronuncia che abbia annullato un atto
illegittimo e che intenda fornire delle indicazioni all’Amministrazione per un corretto nuovo
esercizio del potere reso necessario dall’annullamento della precedente statuizione.
Consiglio Stato, Sezione Seconda, Sentenza 20 novembre 2023, n. 9916