Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:  1. Procedimento amministrativo -Atto presupposto -Nozione: connessione di più provvedimenti amministrativi per presupposizione. 2. Procedimento amministrativo -Atto presupposto -Rapporto di presupposizione -Contenuto: aspetto strutturale ed aspetto funzionale. 3. Procedimento amministrativo -Atto presupposto -Illegittimità e conseguente annullamento dell’atto presupposto -Effetti: automatica illegittimità di quello conseguente -Ragioni.

1. Secondo la giurisprudenza, la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico
procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto
nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria
di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione
e nelle conseguenze da non potersene discostare (C.d.S., Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561; Sez. V, 15
ottobre 1986, n. 544).
2. La dottrina, dal canto suo, ha osservato come la connessione di più provvedimenti amministrativi
per presupposizione postuli un aspetto strutturale ed uno funzionale.
Sotto l’aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di
necessario concatenamento; l’atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente,
ma ne è il sostegno esclusivo. Gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del
secondo, o meglio del relativo potere; vi è una consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti,
tale che l’esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l’altro
possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica.
Sotto l’aspetto funzionale, poi, i più atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto
amministrativo, riguardano, cioè, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti
giuridici, ma soltanto congiuntamente all’altro dà vita al rapporto giuridico, che rappresenta l’oggetto
dell’interesse pubblico considerato dai più poteri funzionalmente collegati.
3. Da quanto detto emerge che, sul piano della disciplina, l’illegittimità ed il conseguente
annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente, venendo meno
la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza
(cd. invalidità derivata): l’annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello
presupponente, che è travolto e caducato.
Ed invero, l’atto presupposto è fondamento esclusivo di quello applicativo, nel senso che l’esistenza
e la validità del primo sono condizioni necessarie affinché il secondo possa legittimamente venire ad
esistenza; non è possibile che l’atto presupposto non esista o, qualora emanato, sia successivamente
eliminato (dal giudice o dalla P.A. in via di autotutela) e che rimanga legittimamente in vita quello
dipendente.
Infatti, essendo gli atti concatenati, le sorti dell’atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su
quelle dell’atto presupponente: gli effetti sostanziali prodotti da quest’ultimo postulano l’avvenuta
realizzazione di quelli prodotti dall’atto presupposto, di tal ché, se questi, a seguito dell’annullamento
dell’atto presupposto, sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato
dall’atto dipendente non può sussistere.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 10 novembre 2020, n. 6922.

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