1. Deve escludersi che i soggetti che non siano controinteressati possano effettuare l’opposizione
prevista dall’art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; la previsione della trasposizione, infatti,
riguarda i soggetti a cui il ricorso deve essere notificato ed è giustificata dalla salvaguardia della scelta
in ordine alla tutela giurisdizionale per chi abbia un proprio qualificato interesse a contraddire nei
confronti di una domanda avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento. Tale esigenza di
assicurare la scelta circa la tutela giurisdizionale non può sussistere rispetto a chi sia da ritenersi
estraneo all’oggetto del giudizio introdotto con il ricorso straordinario, atteso che altrimenti si
consentirebbe – mediante l’utilizzo distorsivo dello strumento dell’opposizione di chi è indicato
asseritamente come controinteressato – di eludere i termini di decadenza e attivare ex post il giudizio
in sede giurisdizionale, per il quale il termine di decadenza di sessanta giorni risultasse già decorso
al momento della presentazione del ricorso straordinario.
2. Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e tutela giurisdizionale risponde ad una ratio di
tutela non dei privati bensì della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni
contrastanti sulla medesima controversia, e trova applicazione, pertanto, sia quando si tratta della
medesima domanda o dell’impugnazione dello stesso atto, sia quando vi sia identità del bene della
vita oggetto del rimedio giustiziale esperito. La regola dell’alternatività, in particolare, è stata
interpretata con elasticità dalla giurisprudenza, trovando applicazione anche nel caso di due
impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto o, come quando si
tratta di atti distinti, ma legati tra loro da un nesso di presupposizione; la proposizione del ricorso
straordinario dunque preclude non soltanto la formale impugnazione del medesimo provvedimento
amministrativo innanzi al giudice di primo grado, ma anche la riproposizione della medesima
domanda (causa petendi e petitum) oggetto del ricorso straordinario, evitandosi in tal modo il prodursi
di due decisioni difformi, che abbiano il medesimo vincolo, e quindi il potenziale conflitto tra
giudicato (in senso tecnico-giuridico) e vincolo giuridico ad esso sostanzialmente equiparabile.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Catania, Sezione Terza, sentenza 9 maggio 2024, n. 1696.