1. Nel processo amministrativo la sospensione del giudizio è disciplinata, ai sensi dell’art. 79,
comma 1, c.p.a., dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea;
a sua volta il codice di procedura civile, come interpretato dal diritto vivente della corte di
cassazione, nella lettura datane dalla corte costituzionale, non contempla la sospensione del
processo per ragioni di opportunità.
2. La sospensione del processo amministrativo, disposta in un dato giudizio nelle more della
soluzione, in un diverso giudizio, di un incidente di costituzionalità o di una pregiudiziale
eurounitaria o di una rimessione all’adunanza plenaria del consiglio di stato (c.d. sospensione
impropria «in senso lato»), ove non sia stata disposta su accordo delle parti ai sensi dell’art. 296
c.p.c., costituisce un’ipotesi di sospensione «necessaria» ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; va adottata
previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e soltanto se le parti o almeno una di
esse non chiedano di interloquire avanti alla corte costituzionale, alla corte di giustizia o
all’adunanza plenaria (se invece lo chiedono, va disposta una nuova rimessione). […]
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 22 marzo 2024, n. 4, in Il Foro Italiano, n. 3/2024, pag. 122 con Nota di richiami di A. Travi