Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: 1. Giustizia amministrativa –Processo amministrativo -Riqualificazione d’ufficio della vicenda controversa -Avviso alla parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. -Necessità -Mancanza -Appello – Annullamento con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. 1. Va annullata con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 105, comma 1, c.p.a., la sentenza pronunciata in base alla riqualificazione della vicenda controversa come enucleata dagli atti processuali, da cui sono state tratte ricadute di diritto decisive per la sorte del giudizio, senza la previa prospettazione alle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo.

In motivazione la sezione ha evidenziato che la sentenza appellata aveva rigettato il ricorso in base
ad una motivazione (mancata dimostrazione circa la ricomprensione dell’area prescelta tra quelle
idonee previste dal piano comunale di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti) alla quale l’amministrazione non aveva fatto alcun riferimento negli atti impugnati e
ha evidenziato che, in tal modo, l’iter argomentativo della pronuncia appellata si è tradotto in un
inammissibile rafforzamento delle motivazioni del diniego.
(1) Conformi: in parte: C.g.a., 19 marzo 2021, n. 215 secondo cui sussiste l’onere di dare avviso alle parti ai
sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. laddove il giudice proceda ad una riqualificazione in senso ampliativo di
una eccezione di parte limitata ad un segmento della causa ed in virtù di ciò dichiari inammissibile il ricorso
di primo grado.
Difformi: in parte: Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2018, n. 165 secondo cui la riqualificazione d’ufficio del
provvedimento gravato non può essere considerata una questione rilevata d’ufficio che richiede avviso alle
parti ai sensi dell’ art. 73, comma 3, c.p.a., ma costituisce una legittima deduzione del giudice avvenuta sulla
base della interpretazione testuale del provvedimento impugnato, alla luce delle argomentazioni delle parti.
Il dovere del giudice amministrativo, di cui all’ art. 73 comma 3, c.p.a., non tutela un inesistente diritto delle
parti di essere previamente informate su come egli valuterà, in termini di qualificazione giuridica, i fatti portati
alla sua attenzione, ma costituisce un meccanismo di garanzia del contraddittorio diretto ad evitare pronunce
su profili che esplicano una influenza decisiva sul giudizio; in ogni caso tale dovere non può essere invocato
per ogni e qualsiasi valutazione che il giudice compia sugli atti e scritti di causa posti in essere nell’esercizio
del suo potere di valutazione della causa.

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sentenza 3 marzo 2025, n. 154.

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