In motivazione, la sezione ha richiamato, tra l’altro, i seguenti argomenti: i) il quesito riguarda una
questione sulla giurisdizione che è devoluta alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 111 della
Costituzione e dell’art. 110 c.p.a.; ii) l’art. 39, comma 1, del c.p.a. prevede che, per quanto non
disciplinato, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o
espressione di principi generali; iii) al giudizio sulla impugnazione delle sentenze del Consiglio di
Stato si applicano le norme sul giudizio di cassazione, tra le quali figura anche l’articolo 363-bis
c.p.c.; iv) la Corte di cassazione rappresenta l’organo di vertice dell’ordinamento processuale, cui è
attribuita la funzione di giudice di legittimità, con il compito di assicurare l’esatta osservanza,
l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo (1).
2. In ordine alla fattispecie attinente alla spettanza della giurisdizione sulle procedure di conferimento
di incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa ai sensi dell’articolo 15, comma 7-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118
sussistono posizioni contrastanti espresse dal Consiglio di Stato, con conseguente deferibilità della
questione alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis del codice di procedura civile (2).
(1) Mentre la legittimazione del giudice tributario a disporre il rinvio è stata riconosciuta dalla Cassazione
(Cass. civ., sez. un., 13 dicembre 2023, n. 34851) la dottrina nega che i giudici amministrativo e contabile
possano ricorrere all’art. 363-bis c.p.c. (in tal senso F. AULETTA, Il ricorso in cassazione per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione, – (Significato e valore attuali dell’art. 111, comma 8, Cost.), in Dir. proc. amm.,
2024, 793. In tal senso anche nella relazione n. 96 dell’Ufficio del massimario e del ruolo, Roma, 6 ottobre
2022, 28 (in www.cortedicassazione.it ) ove si dubita che il giudice amministrativo possa avvalersi del nuovo
strumento introdotto dall’art. 363-bis c.p.c., considerato che le pronunce del giudice amministrativo possono
essere impugnate dinanzi alla Corte di cassazione solo per questioni di giurisdizione. Si veda anche M.
CIRULLI, Osservazioni sull’art. 363 bis c.p.c., in www.judicium.it, 8 novembre 2024, ove si osserva che “la
dottrina nega che i giudici amministrativo e contabile possano interpellare la S.C., non essendo le loro decisioni
impugnabili con il ricorso per cassazione, salvo che per motivi attinenti alla giurisdizione: di tale questione
pregiudiziale di rito la S.C. – supremo organo regolatore dei conflitti di giurisdizione – può essere
officiosamente investita dal giudice speciale. È dubbio, invece, che il rinvio possa concernere altre questioni:
e non perché la decisione viziata da errores in iudicando vel in procedendo sia insindacabile (se non per eccesso
di potere di giurisdizionale), argomento ormai privo di efficacia persuasiva dopo la riconosciuta legittimazione
del giudice cautelare a provocare l’incidente interpretativo, ma perché l’interpretazione vincolante della
Cassazione lederebbe l’autonomia del giudice speciale d’appello. Il T.A.R. o la sezione giurisdizionale
regionale della Corte dei conti dovrebbe infatti applicare il principio di diritto, che il Consiglio di Stato o la
sezione centrale d’appello non potrebbe disattendere.” Possibilista sull’applicabilità anche per i giudici
amministrativi e contabili: R. TISCINI, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione dell’art. 363-bis c.p.c.
La disciplina. La casistica., in Giust. civ., 2023, 343, secondo cui “Se si muove dal presupposto che il perimetro
di applicazione del rimedio debba coincidere con (e non possa oltrepassare) lo spazio riservato al controllo di
legittimità sulle giurisdizioni speciali, si dovrà negare l’uso del rinvio pregiudiziale nelle giurisdizioni
amministrativa e contabile, nelle quali il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi di giurisdizione
(art. 111, comma 8, Cost.) , o al massimo ammetterlo per sollevare esclusivamente questioni attinenti al riparto
di giurisdizione (ove quest’ultimo sia un profilo di indagine suscettibile di essere oggetto di rinvio
pregiudiziale. Diversamente, optando per una lettura estesa della disposizione, il raggio di operatività dell’art.
363-bis c.p.c. potrebbe ritenersi estendibile nella sua forma piena (quale che sia il tema di contrasto da
sollevare): si tratterebbe di favorire così la funzione nomofilattica proprio in contesti che sarebbero altrimenti
ad essa sottratti. Soluzione, quest’ultima, fondata su una logica non molto diversa da quella che giustifica
l’invocabilità dell’istituto anche laddove il ricorso per cassazione non sarebbe altrimenti ammissibile o
comunque dove non arriverebbe la stabilità del giudicato (come si è visto, nell’ambito della tutela cautelare,
nella volontaria giurisdizione o in quella esecutiva)”.
(2) Conformi: A sostegno della giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di conferimento di incarichi
direttivi di struttura sanitaria complessa ex art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 in seguito alla
novella del 2022: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. III, 30 ottobre 2024, n. 2019; Cons. Stato, sez. III, 19
luglio 2024, n. 6534; 4 giugno 2024, n. 5017; T.a.r. per la Liguria, sez. I, 13 marzo 2024, n. 191; 21 novembre
2023, n. 941; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. V, 29 novembre 2023, n. 2872; T.a.r. Puglia, sez. I, 20 novembre
2023, n. 1342; T.a.r. Piemonte, sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1149. A sostegno della giurisdizione del giudice
amministrativo: T.a.r. per il Lazio, sez. III-quater, 31 gennaio 2025, n. 2265; Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre
2024, n. 8344.
T.A.R. Liguria – Ordinanza 28 febbraio 2025, n. 230.