Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:  1. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Principio dispositivo – Limiti: non conferisce un potere di impulso di parte incondizionato sul regolare e sollecito andamento del processo – Istanza di rinvio dell’udienza di trattazione – Ammissibilità – Presupposti: solo per casi eccezionali riportati nel verbale di udienza ovvero nel decreto presidenziale (se disposto fuori udienza) – Necessità. 2. Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Legittimazione ad impugnare –Interesse personale, attuale e concreto -Necessità -Benificio futuro ed eventuale Condizioni dell’azione processuale – Interesse a ricorrere: personale, attuale e concreto – Sussistenza -Necessità -Beneficio futuro ed eventuale -Insufficienza. 3. Giustizia amministrativa – Atti e provvedimenti amministrativi – Atto di alta amministrazione- Natura e funzione – Individuazione. 4. Giustizia amministrativa – Atti e provvedimenti amministrativi – Atto di alta amministrazione -Sindacabilità in sede giurisdizionale -Limiti: inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza. 5. Giustizia amministrativa – Deliberazione della Giunta Regionale sulla riqualificazione dell’edilizia sanitaria dismessa – Attività di scelta strategica di obiettivi-funzione e di allocazione delle risorse – Spetta agli organi di vertice politico regionali –Atto di alta amministrazione -Sindacabilità giurisdizionale – Limiti: esame solo “estrinseco e formale”.

1. “Non è possibile disporre, d’ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il
rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale
di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il
rinvio”;
– inoltre, muovendo dall’assunto per cui il principio dispositivo, vigente nel giudizio amministrativo
con taluni temperamenti, non conferisce alla parte un potere di impulso incondizionato sul regolare e
sollecito andamento del processo, deve osservarsi che “il processo costituisce esercizio di una
funzione pubblica che obbedisce a precise regole e valori di rilievo costituzionale, i quali presidiano
beni che non sono del tutto nella disponibilità della parte” (1)
2. La legittimazione ad impugnare un atto amministrativo deve essere di norma direttamente correlata
ad una situazione giuridica sostanziale che sia lesa dal provvedimento, postulando l’esistenza di un
interesse personale (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il
ricorrente), attuale (l’interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a
sorreggere quest’ultimo l’eventualità o l’ipotesi di una lesione) e concreto (l’interesse a ricorrere va
valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente) del
ricorrente all’annullamento dell’atto. Di contro, è insufficiente a sorreggere l’interesse a ricorrere la
sola possibilità di un beneficio – nei termini di un accadimento futuro, eventuale, soggetto a molteplici
variabili – che il soggetto che agisce in giudizio possa trarre dall’annullamento dell’atto impugnato.
3. Com’è noto gli atti di alta amministrazione rivestono la funzione di raccordo tra indirizzo politico
(di pertinenza dello Stato-comunità) con l’attività amministrativa (riferibile allo Statoamministrazione) la quale necessita di un momento di impulso unitario.
È altrettanto noto che tali atti si pongono in una posizione intermedia tra gli atti politici – quali atti di
indirizzo volti alla scelta dei fini da perseguire – e i provvedimenti strictu sensu amministrativi diretti
all’attuazione concreta delle scelte stabilite a livello governativo.
Trattasi in sostanza di atti che, seppur connotati da notevole discrezionalità, restano nel solco della
cura concreta dell’interesse pubblico prefissato in sede politica e non già della scelta degli interessi
da raggiungere. Pertanto essi conservano la loro natura amministrativa e soggiacciono al sindacato
giurisdizionale del G.A. ex artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.
4. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che l’atto di alta amministrazione “non
costituisce espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi
decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti” (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2071), né risulta connotato comunque da libertà nei fini (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502), risultando piuttosto ben “sottoposto alle prescrizioni di
legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti” (cfr. Cons. Stato, sez. I, 20 maggio 2021, n.
936; C.G.A., 25 marzo 2024, n. 219).
Tale atto soggiace ad un sindacato giurisdizionale limitato alla sola individuazione di manifeste
illogicità formali e sostanziali (Cons. Stato, sez. V, n. 4502 del 2011; Id., n. 936 del 2021; Id., n. 2071
del 2023)
Il sindacato giurisdizionale ha “natura estrinseca e formale e si esaurisce nel controllo del vizio di
eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento
istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della
scelta adottata o difetto di motivazione, e non si estende all’esame diretto e all’autonoma valutazione
del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti” (Cons. Stato, Sez. IV, 27
settembre 2021, n. 6473).
5. Nello specifico la delibera [impugnata] della Giunta Regionale di apprezzamento della proposta
del Presidente della Regione e dell’Assessore della Salute, diretta alla riqualificazione dell’edilizia
sanitaria dismessa, è volta a realizzare il duplice obiettivo di risparmio di spesa per l’erario derivante
dalla dismissione di fitti passivi e di riqualificazione degli immobili dismessi attraverso il
finanziamento, diretto o indiretto, di opere di ristrutturazione e adeguamento edilizio
Viene dunque in rilievo un’attività di scelta strategica di obiettivi-funzione e di allocazione delle
risorse riservata agli organi di vertice politico regionali che non può essere sindacata da questo giudice
se non nei ristretti limiti propri degli atti “a forte tasso di discrezionalità” nell’ambito della generale
giurisdizione di legittimità prevista dall’art. 7 comma 1 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2017,
n. 3871)
L’esercizio del potere discrezionale, dunque, avviene al livello della sua più ampia esplicazione, di
modo che, onde non trascendere nel “merito amministrativo” – che costituisce il limite oggettivo del
sindacato giurisdizionale di legittimità – quest’ultimo deve attentamente limitarsi a quell’esame
“estrinseco e formale” innanzi richiamato
(1) Conformi: da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 03/01/2024, n 29; C.G.A. 05/09/2022, n. 944

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), Sentenza, 16 ottobre 2024 n. 2877, in Guida al diritto, 08 febbraio 2024, n. 4, p. 104, con commento di Giulia Pernice: “Atti di alta amministrazione giudicabili solo per illogicità formali e sostanziali”.

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