Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 1. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio di atti – Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità in relazione ad altro processo – Rilevanza – Limiti 2. Militare – Trattamento economico – Scatto stipendiale per invalidità di servizio – Riconoscimento della dipendenza della patologia dalla causa di servizio in costanza del rapporto di impiego – Diniego – Illegittimità.

1. Il giudice amministrativo, nel giudizio impugnatorio di atti, può procedere all’annullamento del
provvedimento fondato su una norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, in relazione
ad altro processo, soltanto se tale norma sia utilizzata nei motivi del ricorso come parametro di
legittimità del provvedimento impugnato, potendo recepire in sentenza solo le pronunce di
incostituzionalità dotate di diretta rilevanza sul caso in giudizio.
Secondo il consolidato indirizzo gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sul giudizio
amministrativo si diversificano a seconda che la norma scrutinata dal giudice delle leggi attribuisca
all’amministrazione il potere ovvero ne regoli i modi di esercizio: nel primo caso il giudice può
procedere all’annullamento officioso del provvedimento sottoposto ritualmente al suo sindacato, nel
secondo caso, invece, potrà farlo solo se il ricorrente abbia articolato, nella sostanza, una censura
avente ad oggetto il cattivo esercizio della funzione pubblica regolato dalla norma poi eliminata dal
giudice delle leggi. […]

Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere 12 aprile 2024, n. 470

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