Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: 1. Giustizia Amministrativa -Processo amministrativo -Deposito documentale -Qualificazione quale memoria -Sottoscrizione del difensore -Necessità. 2. Giustizia Amministrativa -Processo amministrativo -Riproposizione in appello dell’eccezione non esaminata dal giudice di primo grado -Termine decadenziale ex art. 101, secondo comma, c.p.a. -Applicabilità -Inosservanza Effetti/Decadenza -Rilevabilità d’ufficio ex art. 104, comma 1, c.p.a. -Ammissibilità. 3. Giustizia amministrativa -Class action pubblica ex art. 1 del d.Lgs. n. 198/2009, n. 198 – Legittimazione diffusa -Sussiste -Ragioni. 4. Giustizia amministrativa -Class action pubblica ex art. 1 del d.Lgs. n. 198/2009, n. 198 – Legittimazione associazioni e comitati -Sussiste -Condizioni. 5. Giustizia amministrativa – -Class action pubblica ex art. 1 del d.Lgs. n. 198/2009, n. 198 – Finalità – Presupposti.

1. Oggetto della produzione, infatti, nonostante la classificazione formale apposta non è una
“memoria di replica” (in tesi tempestiva) ma, come chiarito, un documento indirizzato all’Avvocatura
generale dello Stato e sottoscritto dal Vice Capo Dipartimento vicario del Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.
È appena il caso di osservare, in proposito, che una “memoria”, per poter essere qualificata tale, deve
essere sottoscritta dal difensore della parte, in quanto atto defensionale, non potendosi evidentemente
riconoscere tale qualità al citato documento, il quale è pertanto inutilizzabile ai fini della decisione in
quanto tardivamente prodotto.
2. Rispetto ad una simile attività difensiva, tuttavia, l’art. 101, secondo comma, c.p.a. richiede che
l’eccezione venga “espressamente” riproposta (il che qui non è), e comunque entro un preciso termine
stabilito a pena di decadenza (“per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena
di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio”).
Rispetto a tale termine la memoria in esame, depositata il 3 febbraio 2024, è tardiva, posto che il
termine per la costituzione in giudizio per le amministrazioni appellate nel caso di specie era scaduto
il 16 luglio 2023, vale a dire sessanta giorni dopo la notificazione del ricorso in appello (in tal
senso, ex multis, Cons. St., sez. V, n. 5203/2023).
Nondimeno, vertendo tale eccezione su una condizione dell’azione, essa attiene a questione rilevabile
d’ufficio, sicché in base all’art. 104, comma 1, c.p.a. deve ritenersi ammissibile anche laddove
sollevata oltre il termine stabilito dal citato art. 101.
3. Nel contesto del processo storico di emersione degli interessi legittimi che ha visto ampliarsi la
sfera di posizioni soggettive nei confronti della pubblica amministrazione riconosciute
dall’ordinamento, la class action pubblica, prevista dall’ art. 1 del decreto legislativo n. 20 dicembre
2009, n. 198, deve considerarsi come “a legittimazione diffusa”, essendo la posizione giuridica
legittimante costituita da un “interesse diffuso” comune al gruppo di utenti di una determinata attività
amministrativa.
4. In tale contesto è riconoscibile, ex art. 1, comma 4, anche la legittimazione delle associazioni o dei
comitati, fondata sul duplice presupposto della finalità dell’azione alla “tutela degli interessi dei
propri associati” e della appartenenza di questi ultimi ad una “pluralità di utenti e consumatori” titolari
di interessi “giuridicamente rilevanti ed omogenei” ai quali, ai sensi del comma 1, sia derivata “una
lesione diretta, concreta ed attuale…dalla violazione di termini”. La conferma della natura collettiva
del rimedio si trae dalle norme di favor tese a consentire l’intervento in giudizio ai soggetti che si
trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente (art. 1, commi 2 e 3). (1).
5. La class action pubblica è rimedio preordinato non tanto a superare l’inerzia dell’amministrazione
rispetto alla singola pratica, quanto piuttosto ad accertare (e a correggere) eventuali disfunzioni
strutturali nell’organizzazione relativa alla complessiva gestione di un’attività amministrativa. La
diversa finalizzazione dell’azione (collettiva) de qua alla correzione di una situazione patologica
afferente alla “funzione” (e, quindi, alla pluralità dei procedimenti amministrativi di cui essa
costituisce espressione) rispetto all’azione (individuale) di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., avente ad
oggetto una specifica inerzia procedimentale, porta a ritenere che la fattispecie legittimante la
proposizione la class action non vada commisurata, al numero dei ricorrenti (persone fisiche), ma
all’oggettiva entità della situazione di inefficienza che la suddetta azione è destinata a correggere, tale
da incidere sugli “interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei” afferenti ad una “pluralità di utenti
e consumatori”. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 20 settembre 2024, n. 7704, sez. V, 22 maggio 2023, n. 5031; Cass. civ.,
sez. un., ord. 30 settembre 2015, n. 19453.
(2) Conformi: In senso analogo T.a.r. per il Lazio, sez. IIquater, 26 febbraio 2014, n. 2257, secondo cui la
domanda de qua non è tesa ad ottenere la tempestiva conclusione di un procedimento, bensì è volta ad ottenere
che d’ora in poi l’amministrazione ponga fine al comportamento costantemente violativo delle regole imposte
dall’ordinamento sul rispetto dei termini procedimentali, pretendendosi dal giudice amministrativo
l’emanazione di un provvedimento giudiziale particolarmente penetrante e complesso nella sua attuazione da
parte dell’ente. Sulla differenza fra class action pubblica e azione di classe prevista dal codice del consumo:
Cass. civ., sez. un., ord. 30 settembre 2015, n. 19453 secondo cui la “class action pubblica” prevista dal d.lgs.
n. 198 del 2009 è funzionale al conseguimento di un risultato che giovi, indistintamente, a tutti i contitolari
dell’interesse diffuso al ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa ovvero della corretta erogazione del servizio, mentre l’azione di classe prevista dal codice del consumo postula l’esercizio di un diritto individuale, oggetto di trasposizione in capo a ciascun titolare singolarmente identificato, sicché
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria svolta, a norma dell’art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005, dall’utente di un servizio pubblico nei confronti del soggetto privato assunto come
te in relazione al corrispondente contratto (nella specie, di trasporto pubblico) attuativo  del servizio.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 24 febbraio 2025, n. 1596.
servizio.

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