Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:  1. -Giustizia Amministrativa -Interesse legittimo -Trasferibilità -Esclusione -Ragioni. 2. -Giustizia Amministrativa -Interesse legittimo -Intrasferibilità -Eccezioni -Sussistono – Ragioni. 3. -Giustizia Amministrativa -Interesse legittimo -Trasferibilità -Possibilità: solo in caso di stretta inerenza dell’interesse legittimo alla posizione giuridica sottostante. 4. -Giustizia Amministrativa -Interesse legittimo -Intrasferibilità -Effetti: proposizione di una autonoma istanza da parte del subentrante.

1. La regola generale è quella della non trasferibilità dell’interesse legittimo, in quanto “l’interesse è
personale” e “si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare”.
2. Questa regola conosce delle eccezioni (invero alquanto ampie) per effetto delle quali occorre
distinguere “tra casi in cui il “contatto” tra interessato e potere amministrativo è intervenuto in
riferimento ad aspetti del suo patrimonio giuridico in cui sono possibili fenomeni di successione, da
casi in cui tale contatto attiene a profili personali, e non trasmissibili, dello stesso patrimonio
giuridico”.
In questa prospettiva si legge nella sentenza n. 1403 del 2013 che: i) “così come è ammissibile il
ricorso degli aventi causa del proprietario del suolo espropriato, venuto a mancare in pendenza del
termine decadenziale per ricorrere, altrettanto non può dirsi per gli eredi del soggetto/pubblico
dipendente trasferito di autorità: pur trattandosi, in entrambe le ipotesi, di interessi legittimi
tradizionalmente classificabili come “oppositivi””; ii) “allo stesso modo, mentre è ammissibile il
ricorso proposto dagli aventi causa del proprietario cui è stato negato il permesso di costruire
avverso tale atto di diniego, non può ritenersi altrettanto ammissibile il ricorso degli aventi causa di
un soggetto escluso dalla partecipazione ad un pubblico concorso: ed in queste ipotesi – sempre
secondo tradizionali classificazioni – si è sempre in presenza di interessi legittimi pretensivi”.
E’ necessario distinguere – sul piano logico prima che giuridico – l’interesse legittimo quale
situazione giuridica sostanziale che legittima l’iniziativa processuale, dalla posizione sottostante cui
esso inerisce e che può essere costituita anche da una situazione di diritto soggettivo: negli esempi
riportati nella sentenza n. 1403 del 2013 e nei quali si ammette la trasmissibilità dell’interesse
legittimo (successione nella proprietà di un’area interessata da un esproprio, successione nella
proprietà o nella titolarità di altro diritto reale o personale di godimento sul suolo interessato da una
richiesta di permesso di costruire) in realtà ciò che viene trasmesso è detta posizione sottostante (il
diritto soggettivo sul bene immobile interessato dalla procedura edilizia o espropriativa) e la
traslazione in capo al cessionario dell’interesse legittimo – in particolare laddove il subentro avvenga
nel corso del procedimento amministrativo – è soltanto una conseguenza del fatto che per effetto della
successione è mutato il soggetto che sarà interessato e coinvolto dall’esercizio del potere
amministrativo.
3. Ciò che qui rileva è che ai fini di detta traslatio si verifichi la condizione della stretta inerenza
dell’interesse legittimo alla posizione giuridica sottostante, poiché è solo questa stretta inerenza al
bene/diritto trasferito (assimilabile a quella del vincolo giuridico proter rem) che determina le
veicolazione simultanea – quindi in via immediata e diretta – della titolarità della medesima situazione
di interesse legittimo già esistente nel patrimonio del soggetto coinvolto dall’esercizio del potere
amministrativo (e quindi dell’interesse oppositivo, nel caso esemplificativo dell’esproprio;
dell’interesse pretensivo, nel caso dell’istanza ad aedificandum).
4. L’esclusione dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c. consegue dunque al fatto che nel corso del
giudizio non è avvenuto il trasferimento del “medesimo” interesse legittimo in origine sussistente in
capo al ricorrente dott. Aloe, ma quell’interesse si è estinto ed è venuto ad esistenza un interesse
nuovo in capo al suo avente causa; il che, peraltro, non consente di negare la sussistenza di strumenti
di tutela in capo a quest’ultimo, poiché – ed è corollario del ragionamento sin qui svolto – proprio
l’effetto novativo di questa complessa vicenda traslativa abilita il subentrante a far valere la sua
posizione soggettiva, originaria e non derivata, attraverso la proposizione di una autonoma istanza di
trasferimento e successivi eventuali strumenti di tutela giudiziale, senza quindi che le sue ragioni
possano dirsi pregiudicate dalle iniziative in precedenza assunte dal suo dante causa.

Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 8 gennaio 2025, n. 104.

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