1. Il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara d’appalto decorre dalla pubblicazione
generalizzata degli atti di gara in coerenza con quanto prescritto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016,
per tutti quei vizi percepibili direttamente ed immediatamente dai provvedimenti oggetto di
pubblicazione.
2. Si è affermato che se l’istanza di accesso è tempestiva (in quanto proposta entro il termine di
quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di
aggiudicazione) e parimenti tempestivo è il riscontro ostensivo da parte della stazione appaltante, il
termine per impugnare (di trenta giorni) subisce una corrispondente dilazione temporale (di quindici
giorni), con la conseguenza che il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo di 45 giorni
dalla comunicazione o pubblicazione.
3. Se l’istanza di accesso è tardiva (successiva, cioè, al quindicesimo giorno dalla comunicazione o
pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) non opera, a favore del ricorrente, la predetta
“dilazione temporale”, in applicazione di un canone di autoresponsabilità dell’operatore economico e
al fine di evitare che il termine di impugnazione possa essere modulato ad libitum.
4. Nel caso di comportamenti ostruzionistici o non collaborativi della stazione appaltante sull’istanza
di accesso ex art. 76, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016, che ad esempio evada l’istanza successivamente
al termine di quindici giorni dalla ricezione, e sempreché la stessa sia stata presentata
tempestivamente, il termine per impugnare non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione
della documentazione richiesta, trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso, e non si applica
il meccanismo della dilazione temporale di complessivi quarantacinque giorni dalla pubblicazione
degli atti di gara, ma si rinnova, piuttosto, il termine di trenta giorni decorrente dall’effettiva
ostensione dei documenti di gara richiesti.
Cons. Stato, Sezione V, 02 aprile 2024, n. 3008