1. Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, il termine decadenziale
per proporre l’azione di annullamento decorre, per gli atti che non richiedono la notificazione
individuale, dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione prevista dalla legge, nel quale
si presume che si sia perfezionata la piena conoscenza dell’atto, mentre i vizi dell’atto conoscibili
successivamente possono, tutt’al più, giustificare la proposizione di motivi aggiunti.
2. Dal complessivo tenore della deliberazione consiliare n. 63 del 20 luglio 2021 risulta dunque chiara
ed univoca la volontà del Comune di Milano di internalizzare un servizio, precedentemente affidato
al mercato, per un lungo periodo, pari a venticinque anni.
Con la pubblicazione di detta deliberazione consiliare nell’Albo pretorio, le società ricorrenti hanno
pertanto avuto la piena ed immediata percezione della sua portata lesiva, consistente nella preclusione
di ogni possibilità di contendersi, per un lunghissimo periodo di tempo, l’affidamento del servizio sul
mercato. Dunque, la circostanza che il servizio sia stato poi effettivamente affidato alla MM s.p.a.
solo con la determinazione dirigenziale n. 6480 del 5 agosto 2022 è del tutto irrilevante ai fini della
immediata percezione della portata lesiva della deliberazione consiliare n. 63 del 20 luglio 2021, nella
quale sono già contenuti, nel loro nucleo essenziale, tutti gli elementi oggetto di censura,
compendiabili nel definitivo superamento del modello gestionale del global service in favore del
modello dell’in house providing, individuato dal Comune di Milano quale unico modello idoneo a
garantire l’integrazione e l’innovatività della gestione delle aree comunali adibite a verde pubblico.
Pertanto, il ricorso proposto avverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 989 dell’8 luglio
2022, la quale deve essere qualificata come atto sostanzialmente attuativo della scelta del modello
gestionale effettuata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 luglio 2021, deve essere
dichiarato inammissibile per carenza di interesse alla sua decisione.
TAR Lombardia – Milano, Sezione Prima, 1° febbraio 2023, n. 271