Giustizia Amministrativa, Rassegna

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: 1. Giustizia amministrativa — Associazioni esponenziali di interessi collettivi — Regione — Intervento in giudizio — Legittimazione — Esclusione — Negazione della situazione giuridica tutelata — Diniego di giurisdizione 2. Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi – Sentenza del Consiglio di Stato.

1. La sentenza del Consiglio di Stato che esclude l’intervento in giudizio di una regione e di
associazioni esponenziali di interessi collettivi configura diniego di tutela giurisdizionale, posto
che, negando in astratto la legittimazione di tali soggetti a intervenire in giudizio, conduce a
negare anche la giustiziabilità degli interessi collettivi (legittimi) da essi rappresentati,
relegandoli in sostanza al rango di interessi di fatto.
2. È ammissibile, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la
sentenza con la quale il Consiglio di Stato – estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti
esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo
impugnato in prime cure – preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche
sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell’Adunanza
Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla
proroga delle concessioni dei cc.dd. “balneari”, aveva dichiarato inammissibile l’intervento delle
associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un’ipotesi di rifiuto di
giurisdizione).
La sentenza con cui l’adunanza plenaria del consiglio di stato, ai sensi dell’art. 99 c.p.a., enuncia
princìpi di diritto, pur senza definire la controversia e rimettendone la decisione alla sezione
semplice, è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, cost., sia perché tale
garanzia processuale riguarda ogni atto giurisdizionale avente forma di sentenza, a prescindere
dalla sua attitudine al giudicato in senso sostanziale; sia perché la sentenza emessa dall’adunanza
plenaria, anche quando non definisce la controversia ed enuncia solo princìpi di diritto,
costituisce un vincolo processuale interno nei confronti delle sezioni semplici (tenute ad
uniformarvisi, salva la possibilità di deferire nuovamente la questione all’adunanza plenaria),
oltre che esterno nei confronti degli altri giudici amministrativi, in considerazione del suo valore
nomofilattico.

Cassazione Civile, Sezioni Unite Givili, sentenza 23 novembre 2023, n. 32559 in Il Foro Italiano, n. 1/2024, pag. 182 con nota di richiami di A. Travi

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