Rassegna

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: 1. Giurisdizione civile – Processo civile – Atti inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze – Atti amministrativi in stretto – Esclusione- Atti giurisdizionali in senso stretto – Esclusione – Atti inerenti la giurisdizione -Sussistenza. 2. Giurisdizione amministrativa – Processo civile – Atti inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze –Difetto assoluto di giurisdizione -Sussistenza. 3. Processo civile – Atti inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze –Strumenti di tutela non giurisdizionale -Sussistenza -Individuazione.

1. Gli atti inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze debbano
essere qualificati come atti, sì, amministrativi, ma interni all’ordinamento giudiziario e di natura solo
preparatoria e strumentale. Tali atti, dunque, devono più appropriatamente essere inquadrati nella
tipologia degli atti “inerenti la giurisdizione”, che non sono propriamente atti di esercizio dello jus
dicere, ma costituiscono atti di “amministrazione del processo civile”, promanano da un organo
giudiziario non soggetto a controlli esterni o gerarchie ministeriali e producono effetti che si
dispiegano naturalmente sulla gestione del singolo processo.
2. Gli atti inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze si
sottraggono al sindacato del giudice amministrativo in ragione della riserva di organizzazione del
predetto ordinamento giudiziario, riserva che gode di copertura costituzionale, sotto il profilo della
sua autonomia e indipendenza. Il ricorso avverso gli atti suddetti pertanto dovrà essere dichiarato
inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione. […]

Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 6 ottobre 2023 n. 8727 in Il Foro Italiano, n. 1/2024, Parte III, pag. 35: nota a sentenza di D. Tavani

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