1. L’appello avverso l’ordinanza istruttoria è inammissibile, atteso che, per effetto del rinvio esterno
operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a. all’art. 177, comma 2, c.p.c., è possibile chiedere, sussistendone
i presupposti, la revoca, anche parziale, dell’ordinanza stessa.
2. Non opera, invece, estensivamente il principio giurisprudenzialmente declinato (Cons. Stato, Ad.
plen., 24 gennaio 2023, n. 4,), in tema di ordinanza resa nel corso del processo di primo grado
sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art.116, comma 2, c.p.a.
Consiglio di Stato, Sezione V, Ordinanza, 01/03/2024, n. 2018