“[…] anche a fronte di attività connotate dall’assenza in capo all’amministrazione di margini di
discrezionalità valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura
della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma
primaria, per cui quando l’attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via
diretta l’interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via
mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo» […]
Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8434