“[…] Il provvedimento di revoca del contributo è, infatti, fondato sul (presunto) mancato rispetto,
da parte del Comune ricorrente, degli obblighi assunti in sede di erogazione del beneficio riferiti,
in particolare, ai termini massimi per la conclusione del progetto finanziato.
La ripetizione del contributo è stata, quindi, disposta per il (presunto) inadempimento dell’Ente
beneficiario alle condizioni previste nella lex specialis, riscontrato nel corso delle verifiche
successive all’erogazione iniziale di una parte del contributo […]
Tar Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, 6 dicembre 2022, n. 2207