“[…] la posizione della società si caratterizza, indubbiamente, in termini di volontà di rinegoziazione
del contratto ai fini della prosecuzione del medesimo.
La materia è sottratta alla giurisdizione amministrativa come ribadito, anche recentemente, dalla
sentenza della Corte di Cassazione […]
Tar Sicilia Palermo, Sez. III, 10 agosto 2022, n. 2504
in Urb. e appalti, 6, 2022, pag. 832 e ss., con commento di Luca Giagnoni, Poteri di proroga
contrattuale e giurisdizione esclusiva.