“[…] ai sensi dell’art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e
che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel
senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è
quello del “petitum sostanziale”, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della
controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della “causa petendi” […]
Cass. civ., Sez. Unite, 30 giugno 2022, n. 20852
– in Guida al diritto, 37, 2022, pag. 66.