1. Il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale ordina lo sgombero di un immobile
abusivamente realizzato, acquisito al patrimonio pubblico a seguito di inottemperanza all’ordine di
demolizione, costituisce esercizio di poteri pubblicistici di repressione dell’abusivismo e
conseguentemente la giurisdizione appartiene al Giudice amministrativo. L’atto di sgombero
dell’immobile abusivo che sia stato acquisito al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine
di demolizione notificato al privato – che si inserisce nell’ambito dei provvedimenti repressivi
dell’abusivismo ordinariamente di competenza dirigenziale – ha dunque natura provvedimentale e
autoritativa, essendo riconducibile all’esercizio di poteri pubblicistici dell’ente locale, il che dà luogo
alla potestas iudicandi del giudice amministrativo sulle relative controversie.
2. L’art. 8 c.p.a. secondo cui il giudice amministrativo. nelle materie diverse da quelle di giurisdizione
esclusiva, conosce – senza efficacia di giudicato – di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali,
relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale ha
carattere eccezionale e la cognitio incidentale in materia di diritti non può essere effettuata laddove
la stessa non risulti determinante ai fini del decidere.
Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 9 febbraio 2024, n. 1337 in Giurisprudenza Italiana, n. 4/2024, pag. 771