1. L’azione risarcitoria qualificata quale domanda di risarcimento danni da ritiro di un provvedimento
favorevole rientra nella giurisdizione del G.O. e non in quella del G.A., sottendendo una situazione
giuridica soggettiva di diritto soggettivo rinvenibile nell’affidamento destato nella complessiva
attività serbata dalla Stazione appaltante, che, in un primo momento, aveva disposto, sebbene
illegittimamente, il bene della vita richiesto per poi legittimamente rivedere le proprie determinazioni,
provvedendo in autotutela al ritiro dell’aggiudicazione.
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Catania, sezione prima, sentenza 21 dicembre 2023, n. 3879: in Urbanistica e appalti, n. 2/2024, p. 247: “Risarcimento per danno da ritiro del provvedimento favorevole: un contrasto da risolvere nell’ottica del principio di effettività della tutela” di M. Amitrano Zingale