1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui la parte domanda alla p.a.
la remunerazione dei servizi aggiuntivi resi in occasione di un contratto d’appalto di servizi; infatti,
quando la determinazione delle maggiori somme dovute dalla p.a non dipende da una rinnovata
valutazione tecnico discrezionale della p.a. ma dall’applicazione di criteri già previsti nel contratto
originariamente stipulato, la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di revisione dei prezzi.
2. Per tutte le superiori ragioni il Collegio ritiene sussistere il proprio difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, per cui, ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
cod. proc. amm. (“quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo,
quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione”) e dell’art.
59, comma 3, l. n. 69 del 18 giugno 2009 (“se sulla questione di giurisdizione non si sono già
pronunciate, nel processo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la
causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni
unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito”), deve
disporsi la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affinché si pronuncino
sul sollevato conflitto negativo di giurisdizione.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Catania, sezione prima, ordinanza 2 maggio 2024, n. 1597