1.”In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime
del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in
quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563, dell’art. 1 di quella legge, o i
loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di
discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di
esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei
dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione
un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura
prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c., e
la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale”.
Consiglio di Stato – Sezione Prima -Parere 24 ottobre 2023, n. 1339