Espropriazione

ESPORPRIAZIONE – SERVITU’ AD USO PUBBLICO:  1. Giurisdizione –Azione di accertamento dei presupposti per l’esercizio del potere pubblicistico di acquisizione sante ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001 -Giurisdizione amministrativa – Sussistenza -Ragioni. 2. Servitù – Costituzione di una servitù di passaggio ad uso pubblico – Modalità: dicatio ad patriam – Presupposti: 1) comportamento volontario, anche se non intenzionale, del proprietario del bene di porlo a disposizione della collettività; 2) uso continuativo di tale bene da parte della collettività medesima –Prova della volontarietà – Necessità -Mera destinazione dell’area ad uso pubblico e realizzazione di opere di urbanizzazione -Insufficienza. 3 Servitù – Costituzione di una servitù di passaggio ad uso pubblico – Usucapione “a valle” di un procedimento espropriativo sfociato in un esito patologico –Configurabilità -Presupposti: 1) il carattere non violento della condotta posta in essere; 2) individuazione del momento esatto della interversio possessionis; 3) decorso del termine ventennale, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere – Individuazione del dies a quo: coincide con la data di entrata in vigore del T.U. Espropri -Ragioni.

1. L’azione esperita con il ricorso in epigrafe è volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti
per l’esercizio del potere pubblicistico di acquisizione ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001 e non a
rivendicare la proprietà dell’area: essa rientra pertanto nell’ambito della giurisdizione del giudice
amministrativo.
L’art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. devolve, invero, alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi ed i
comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere della p.a. in
materia di espropriazione per pubblica utilità (cfr. Corte di Cassazione, sez. unite civili, ordinanza 26
marzo 2021, n. 8568). Il G.A., inoltre, ai sensi dell’art. 8, c.p.a., può conoscere, seppure solo in via
incidentale e senza efficacia di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti
la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale (cfr. T.A.R. Lombardia,
Milano, sez. III, 03/05/2021, n.1107; Tar Campania, Salerno, sent. n. 2778/2021; Tar Puglia, Bari,
sent. n. 1302/2021; Consiglio di Stato sez. IV, 29/02/2016, n.840; 18 novembre 2014, n. 5665; 3 luglio
2014 n. 3346).
2. La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel
comportamento del proprietario che, se pur non diretto intenzionalmente a dar vita al diritto di uso
pubblico, metta volontariamente, in modo univoco e con carattere di continuità (non di precarietà e
tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al
fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai
motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima
(cfr. Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2016, n. 4851; sez. II, sent. n. 15618 del 2018; nonché Cons. Stato,
Sez. V, 24 maggio 2007, n. 2618; 28 giugno 2004, n. 4778, sent. n. 6460/2018). Nel caso di specie è
non è stata fornita alcuna prova della volontà, da parte dei sig.ri C., di destinare al servizio della
collettività dell’area sui cui è stata realizzata la strada comunale, volontà la cui mancanza è, anzi,
dimostrata dalla circostanza che l’area stata oggetto di occupazione coattiva da parte
dell’amministrazione comunale, disposta con delibera della Giunta Comunale n. 129/1978 (cfr.,
analogamente, CGARS, sent. n. 1025/2020; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 13.3.2023, n. 333). Né, in
mancanza di una tale prova, la destinazione dell’area ad uso pubblico e la realizzazione di opere di
urbanizzazione può rilevare ai fini della costituzione di una servitù pubblica.
3. Ove l’istituto dell’usucapione si innesti a valle di un procedimento espropriativo sfociato in un esito
patologico, la sua operatività può essere ammessa solo entro ristretti limiti, allo scopo di evitare che
si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta o larvata, abiurata dalla giurisprudenza
della Corte europea in quanto violativa della Convenzione ed in particolare dell’art. 1 del Protocollo
addizionale della CEDU (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 26.08.2015 n. 3988; id., 03.07.2014, n. 3346),
comportando l’acquisto in favore dell’amministrazione della proprietà sul bene illegittimamente
appreso, peraltro senza oneri per l’autorità espropriante, stante la cd. retroattività reale dell’usucapione
che estinguerebbe ogni pretesa risarcitoria (cfr. ex multis, Cass. civ. 8 settembre 2006, n. 19294). Da
ciò, la necessità di procedere ad un’interpretazione della normativa interna conforme alla CEDU che
– oltre a richiedere che sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta e che
si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis – consenta di escludere dal
computo del tempo utile ai fini della maturazione del ventennio per l’usucapibilità del bene, il periodo
di occupazione illegittima maturato ante D.P.R. n. 327 del 2001 (TAR Campania, Napoli, Sezione V,
03/04/2019, n. 1850; id., 17.07.2019, n. 3959; TAR Puglia, Lecce, III, 17/04/2020, n. 458; Cons.
Stato, IV, 27.03.2020, n. 2131). Pertanto, il dies a quo va individuato alla stregua dell’art. 2935 c.c.,
cui rinvia l’art. 1165 c.c., “a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, esso non può
che coincidere con l’entrata in vigore (il 30.6.2003) del T.U. Espropri, adottato con il citato Decreto
con cui, come noto, è stato introdotto l’istituto dell’acquisizione sanante, che ha consentito il
superamento dell’istituto dell’occupazione appropriativa, ed è stata resa oggettivamente possibile la
tutela restitutoria del diritto di proprietà sul bene per gli interessati (cfr., ex multis, Consiglio di Stato,
Adunanza plenaria 09.02.2016, n. 2; CGARS, 25.03.2021, n. 253; Cons. Stato, Sez. IV, 06.02.2017,
n. 494).

TAR Lombardia Milano, Sezione Quarta, 19 aprile 2024, n. 1183, in Urbanistica e appalti, 4/2024, p. 527, con nota di Silvia Ingegnatti “Dicatio ad patriam, usucapione e occupazione illegittima sono compatibili?”

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