Rassegna

EPROPRIAZIONE: 1. -Espropriazione -Occupazione usurpativa -Usucapione del fondo da parte dell’ente occupante -Ammissibilità -Ragioni.

1. L’occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l’usucapione del
fondo medesimo da parte dell’ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di
esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario
di rivendicare il bene, salvo il limite di diritto comune dell’intervenuta usucapione, senza che
assuma rilievo, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante del D.P.R. n. 327 del 2001, ex
art. 42-bis, essendo l’acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con
l’intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione.
Si è, inoltre, aggiunto che, a fronte di una mera condotta della P.A., illecita proprio perchè avulsa
dall’esercizio di poteri espropriativi, l’evocazione dell’art. 97 Cost. (a cui pone riferimento il terzo
motivo) non può considerarsi pertinente, dovendo, nella situazione data, trovare applicazione la
disciplina di diritto comune.
L’impianto argomentativo e l’approdo raggiunto dalla richiamata pronuncia risultano giustificati
anche in conseguenza dei principi espressi dalle Sezioni unite con la precedente sentenza n.
21575/2011, con cui si è riconosciuto, in presenza di un’occupazione usurpativa della P.A.
(comunque idonea a fondare un possesso utile “ad usucapionem”), il diritto del proprietario
dell’immobile illegittimamente occupato di esercitare l’azione recuperatoria o risarcitoria e, in
difetto dell’instaurazione della prima ed in conseguenza del possesso ultraventennale da parte della
P.A., legittima, in favore di quest’ultima, la dichiarazione di acquisto per usucapione.
L’appena citata sentenza delle Sezioni unite ha, in particolare, precisato, da un lato, che “non è vero
che la realizzazione abusiva (al di fuori di una valida procedura ablativa o di imposizione coattiva di
una servitù) di un’opera privata di pubblica utilità privi il proprietario del fondo del diritto alla
“restituito in integrum” (in piena conformità, del resto, ai principi affermati dalla CEDU), e,
dall’altro, che “l’usucapione fa venir meno l’elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria,
consistente nell’illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo
per il periodo successivo al decorso del termine, ma anche per quello anteriore, in virtù della
retroattività degli effetti dell’acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la
piena realizzazione dell’interesse all’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto”.

Corte di Cassazione – Sezione Seconda – Ordinanza 28 giugno 2023, n. 18445

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