1. In base all’art. 3, lett. d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 deve ritenersi che perché possa parlarsi
di un organismo di diritto pubblico, ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici,
deve trattarsi: 1) di un soggetto dotato di personalità giuridica; 2) sottoposto ad influenza pubblica
dominante; 3) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non
industriale o commerciale.
2. Ciò posto, l’attività esercitata dal Casinò di Venezia è una attività commerciale, sottoposta al libero
gioco della concorrenza e quindi rientrante nel campo dell’art. 87 del Trattato e non può essere definita
come attività di servizio di interesse economico e generale non avendo le autorità pubbliche imposto
obblighi di servizi pubblici di interesse generale per l’attività in questione.
3. Ne consegue che la controversia relativa alla regolarità della gara di appalto bandita dalla società
Casinò di Venezia S.p.A. appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 26 settembre 2023, n. 8542, in Urbanistica e appalti, n. 1/2024, pag. 77: “La nozione di organismo di diritto pubblico, tra giurisprudenza e nuovo Codice dei Contratti Pubblici” di A. Licci Marini