Enti locali

REGIONE:  1. -Regione – Consigliere di parità -Atto di nomina – Motivazione adeguata – ObbligoSussistenza – Valutazione comparativa -Necessità. 2. -Regione – Consigliere di parità -Atto di nomina –Natura fiduciaria -Insussistenza -Ragioni 3. -Regione – Consigliere di parità -Atto di nomina – Procedimento a formazione progressiva – Procedimento plurisoggettivo: Regione e Ministero del lavoro e delle politiche sociali –Atto di nomina ministeriale -Lesività -Impugnabilità.

1. La designazione del consigliere di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198 è subordinata alla verifica di adeguati requisiti di competenza ed esperienza,
presuppone un giudizio di coerenza dei curricula vitae e impone una valutazione comparativa degli
aspiranti che consente all’amministrazione di pervenire a un giudizio motivato di
prevalenza/preferenza a favore di un candidato. La motivazione della scelta non può esaurirsi nel
mero riscontro del possesso dei requisiti prescritti dalla legge. (1).
2. Non ha fondamento normativo la tesi della natura fiduciaria del provvedimento di nomina del
consigliere di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, trattandosi
di una figura di garanzia per l’intera collettività posta in posizione di indipendenza. Pertanto, la
designazione deve dare conto, oltre che del possesso dei requisiti di capacità ed esperienze
professionali, anche delle ragioni della scelta. (2).
In motivazione, la sezione ha precisato che, anche a voler accreditare la tesi della natura fiduciaria,
in ogni caso l’amministrazione deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina, comportando
una scelta nell’ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici; la
motivazione della designazione, sia pure effettuata latamente intuitu personae, deve comunque
ancorarsi all’esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsene
la ragionevolezza e non può esaurirsi nel mero riscontro del possesso dei requisiti prescritti dalla
legge (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2021, n. 3119 in riferimento alla nomina di componente esperto
per il paesaggio; sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1132 in relazione alla nomina del garante regionale dei
diritti delle persone con disabilità).
3. Il procedimento di nomina del consigliere di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 si configura come procedimento amministrativo plurisoggettivo e a formazione
progressiva, dove la designazione amministrativa da parte del consiglio regionale ha natura di atto
di carattere strumentale, privo di autonomia funzionale, quindi endoprocedimentale, poiché
destinato ad essere seguito dall’atto di nomina riservato al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali al quale spetta il controllo sulla legittimità della scelta. Pertanto, l’unico atto idoneo ad
attualizzare l’interesse al ricorso è il decreto di nomina ministeriale. (3).
(1) Conformi: T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, 15 aprile 2024, n. 259; T.a.r. per il Molise, sez. I, 9 maggio
2023, n. 149; T.a.r. per la Toscana, sez. I, 28 marzo 2023, n. 316; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n.
583 (in tema di nomina del difensore civico).
(2) Conformi: T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, 15 aprile 2024, n. 259.
(3) Conformi: in parte: Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2017 n. 4966 (in materia di nomina di un componente
del collegio dei revisori dei conti)
Difformi: T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, 15 aprile 2024, n. 259 secondo cui la designazione regionale è
autonomamente impugnabile in quanto idonea ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione
ministeriale conclusiva.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 18 febbraio 2025, n. 1318.

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