1. Il PAC è stato adottato dopo la indizione dei comizi elettorali e pur trattandosi di un atto di
competenza della Giunta ai sensi dell’art. 25 l.r. F.V.G. 5/2007, non si tratterebbe di un atto avente
le caratteristiche della urgenza e improrogabilità per cui non rientrerebbe nella deroga prevista dallo
stesso art. 38 d.lgs. cit.
La disposizione di cui all’art. 38, comma 5. d.lgs. cit. è strettamente riferibile agli atti di
competenza dei Consigli comunali secondo l’interpretazione correttamente data anche dal Ministero
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con parere circolare del 4 febbraio
2020; i limiti posti dalla disposizione non hanno riguardo alla materia bensì all’attività dell’“organo
Consiglio comunale”; del resto, ove la disposizione dell’art. 38 comma 2 TUEL si riferisse alla
Giunta si determinerebbe una paralisi dell’attività amministrativa degli enti locali nel periodo pre –
elettorale;
2. La Giunta comunale, pertanto, ha competenza sull’approvazione del piani attuativi qualora non
comportino variante allo strumento urbanistico generale (come è nel caso in esame).
Né può inferirsi da ciò la illegittimità della disposizione dell’art. 25 della l.r. del Friuli Venezia
Giulia che ha attribuito la competenza in materia urbanistica alla Giunta comunale poiché l’ambito
delle competenze della Giunta comunale è secondo il d.lgs. n. 267 del 2000 di tipo ordinario e
residuale rispetto al novero delle competenze del Consiglio comunale, che sono solo quelle
espressamente disegnate dal Testo unico sugli enti locali.
3. Le osservazioni sono state presentate tardivamente, per cui non sussisteva un obbligo da parte
dell’Amministrazione procedente di prenderle in esame.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 4 dicembre 2023, n. 10486