“[…] Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo sotto il connesso profilo della violazione del
principio di proporzionalità.
Il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù
del richiamo operato dall’art. 1 della legge n. 241/1990, impone alla pubblica amministrazione di
optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse […]
Tar Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, 12 settembre 2022, n. 610
in Guida al diritto, 37, 2022, pag. 90 e ss., con commento di Davide Pinte, Finalità pubbliche di igiene e tutela perseguibili con regole alternative.