1. Stante la natura negoziale del rapporto tra il comune ed i componenti del collegio di revisione, in
merito alla definizione del compenso da liquidare a questi ultimi, è pertinente il richiamo ai principi
espressi in tema di proposta e accettazione di cui all’art. 1326 del codice civile: pertanto, l’accordo si
conclude solamente nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione
dell’altra parte, ed un’accettazione non conforme alla proposta costituisce in realtà una nuova
proposta.
Nelle fattispecie, il Collegio rileva che dalla piana lettura del procedimento negoziale e delle
dichiarazioni rese dalle parti emerge che il ricorrente non ha accettato l’incarico, avendo condizionato
tale accettazione alla corresponsione di un compenso diverso da quello offerto, in questo modo
manifestando una volontà negoziale differente e non idonea ad integrare l’accettazione della proposta.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 24 maggio 2024, n. 4662