Enti locali

ENTI LOCALI:  1. Enti Locali – Comune – Componenti Giunta -Atti di nomina o revoca -Natura: “atti politici” -Esclusione -Sindacabilità in sede giurisdizionale -Sussiste. 2. Enti Locali – Comune – Componenti Giunta -Atto di nomina -Legittimazione ad agire – Cittadina residente nel comune e titolarità del correlativo diritto all’elettorato attivo – Sufficienza. 3. Enti Locali – Comune – Componenti Giunta -Atto di nomina -Interesse a ricorrere -Cittadina residente nel comune e titolarità del correlativo diritto all’elettorato attivo -Sussistenza – Ragioni. 4. Enti Locali – Comune – Componenti Giunta – Parità di genere – Obblighi di rispetto -Sussiste -Onere del Sindaco di motivare l’eventuale impossibilità. 5. Enti Locali – Comune – Designazione componenti giunta – Parità di genere –Interpello alle sole persone appartenenti alla lista del Sindaco – Indifferenza – Ragioni.

1. Sia la nomina che la revoca di un assessore comunale sono atti amministrativi, non rientrando nel
novero dei c.d. “atti politici” che, in quanto tali, sono sottoposti a norme di rilievo costituzionale e
quindi sottratti al sindacato del giudice amministrativo (cfr. ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I,
n. 831 del 6 marzo 2007; T.A.R. Lazio, sentenza n. 633 del 22 gennaio 2013).
Né il contenuto altamente discrezionale dell’atto di nomina di un assessore comunale – in ragione
della natura fiduciaria e dettata da ragioni prevalentemente politiche del rapporto che s’instaura con
il sindaco che lo sceglie – è in grado di sottrarlo al sindacato del giudice amministrativo, potendo solo
comprimerne l’ambito in relazione a profili di irrazionalità e di mancato rispetto delle norme
procedimentali contenute nel d. lgs. 267 del 2000, il testo unico degli enti locali (TUEL)
Pertanto, la nomina ed ancora di più la revoca di un assessore, in quanto espressione di un potere
amministrativo discrezionale, possono comunque incardinare posizioni contrapposte di interesse
legittimo in relazione al rispetto dei parametri di legittimità procedimentale e sostanziale che ne
delimitano l’esercizio (1).
2. Riguardo alla legittimazione, lo status della ricorrente di cittadina residente nel comune di Paolisi
e la titolarità del correlativo diritto all’elettorato attivo costituiscono condizioni legittimanti la
proposizione del ricorso, teso a denunciare l’illegittima compressione del diritto garantito dalla stessa
Costituzione alla rappresentanza di genere femminile nella compagine di governo locale e, pertanto,
alla verifica di legittimità della composizione della giunta con riferimento al principio della parità di
genere (2).
Il riconoscimento della legittimazione ad agire costituisce, difatti, una garanzia essenziale per
assicurare al principio appena indicata una sua effettiva e concreta attuazione (3).
3. Accertata in senso positivo la sussistenza della legittimazione ad agire della ricorrente, va ora
esaminato il profilo dell’interesse a ricorrere. Quest’ultimo è presente non solo in considerazione
dell’appartenenza della ricorrente al genere sottorappresentato ma anche per essere potenziale
destinataria della nomina ad assessore comunale (4).
4. Ai fini del rispetto della parità di genere nell’ambito della giunta comunale, ai sensi dell’art. 6
comma 3 e 46 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali),
spetta al sindaco svolgere l’attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche
esterni al consiglio per i comuni con popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti, ai sensi dell’art. 47,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, motivando adeguatamente l’eventuale impossibilità di
adeguamento alla legge; incombe pertanto sul sindaco l’onere di provare di non essere riuscito ad
acquisire la disponibilità allo svolgimento della funzione assessorile da parte di un rappresentante del
genere femminile. (5).
5. Ai fini del rispetto della parità di genere la natura fiduciaria della carica assessorile non può
giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa lista o
alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco; ciò a maggior ragione in realtà locali non
particolarmente estese, nelle quali sia il limitato numero di soggetti in astratto idonei sia la natura
delle relazioni interpersonali rendono non eccentrica una simile soluzione. (6).
(1) Conformi: T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 2251 del 5 dicembre 2012.
(2) Conformi: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1 del 5 gennaio 2012 e sez. I, sentenza n. 1595 del 26
novembre 2015; T.A.R. Campania, sez. I, sentenza n. 2655 del 13 maggio 2015)
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 4502 del 27 luglio 2011).
(4) Conformi: T.A.R. Abbruzzo, Pescara, sez. I, sentenza n. 357 del 17 novembre 2016; T.A.R. Lazio sez. II,
sentenza n. 679 del 20 gennaio 2012; T.A.R. Campania, sez. I, sentenza n. 1427 del 10 marzo 2011; T.A.R.
Piemonte, sez. I, sentenza n. 24 del 10 gennaio 2013).
(5) Conformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 1746; T.a.r per la Calabria, sez. II,
29 maggio 2017, n. 867; 10 aprile 2015, n. 651; 12 febbraio 2015, n. 278; 9 gennaio 2015, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 17 giugno 2016, n. 631; T.a.r. per l’Abruzzo, Pescara, sez. I, 17 novembre 2016,
n. 357; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406; T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 26 novembre 2015,
n. 1595; T.ar per la Campania, sez. I, 13 maggio 2015, n. 2655.
(6) Conformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 12 gennaio 2023, n. 66; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio
2016, n. 406.

TAR Campania, -Napoli, Sezione Prima, Sentenza 10 febbraio 2025, n. 1087.

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