1. Nel processo amministrativo la memoria di replica può essere proposta in funzione di nuovi
documenti e di nuove memorie depositate in vista dell’udienza (art. 73, comma 1, c.p.a.). La replica
dunque non può che essere rivolta contro l’attività difensiva di controparte (cfr. ex multis, Consiglio
di Stato, sez. IV, 21 novembre 2022, n. 10224); pertanto è inammissibile la replica depositata dagli
appellanti in entrambi i ricorsi il 6 ottobre 2023. Per il ricorso n. 4925 del 2023, nel quale vi è stata
la costituzione dell’Amministrazione il 3 luglio 2023, non sono stati infatti depositati ulteriori nuovi
documenti o memorie in vista dell’udienza. Nell’altro ricorso (n. 6020 del 2023) il Ministero
dell’Interno non si è costituito.
2. Come rilevato dagli appellanti (affermazione non smentita ex adverso dall’intimata
Amministrazione) presso la Segreteria del Tar Lazio sono stati depositati la relazione prefettizia e
della Commissione d’accesso priva di omissis ed un compact disc che avrebbe dovuto contenere
tutti gli atti istruttori indicati nell’indice della medesima relazione (supporto informatico privo però
di contenuto, così come risulta anche dal verbale di acceso del 13 luglio 2023).
Sul punto, non si può aderire alla tesi dell’Amministrazione e della stessa sentenza appellata
secondo cui l’articolazione delle difese avrebbe dimostrato come i ricorrenti avessero potuto
svolgere “compiutamente” il proprio diritto di difesa. Non può infatti essere escluso che il difetto
istruttorio si sia riverberato sull’adeguatezza delle contestazioni degli appellanti che hanno
formulato le proprie doglianze, anche con il mezzo dei motivi aggiunti, solo sulla base delle
motivazioni contenute nelle relazioni prefettizie senza prendere visione degli atti dell’istruttoria. […]
Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 16 novembre 2023, n. 9824