1.“Le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo sono
strumenti apprestati dall’ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere
eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l’impiego dei rimedi ordinari, e si presentano
quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti
distintivi sono costituiti dall’atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dal
presupposto della concreta minaccia all’interesse pubblico tutelato dalla norma e dall’eccezionalità
e gravità del pericolo” (tra le più recenti, Tar Campania, Salerno, sez. III, n. 1604/2023);
nel caso di specie (spegnimento dei distributori automatici nelle ore notturne) non sussistono, con
tutta evidenza, né l’eccezionalità, né l’imprevedibilità del pericolo.
2. Se invece – come appare più verosimile – il potere esercitato fosse quello di cui all’art. 50
comma 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, è fondata la terza censura;
– che, infatti, la norma esige espressamente la previa comunicazione di avvio del procedimento, che
nel caso di specie non risulta essere stata data;
– che, anche ammessa la possibilità di applicare alla predetta violazione l’art. 21 octies comma 2 l.
n. 241/1990, la norma di cui all’art. 50 comma 7-bis prevede che l’ordinanza in questione non possa
avere efficacia per un periodo superiore a trenta giorni;
– che, invece, l’ordinanza impugnata non prevede alcun limite temporale di efficacia.
TAR Sicilia -Palermo -Sezione Terza -Sentenza 6 novembre 2023, n. 3239, in Guida al Diritto 47-2023, pag. 92, “Esempio di necessaria delimitazione dell’azione amministrativa regolatoria” di Davide Ponte