1. In definitiva, le prospettazioni della Società ricorrente sono smentite per tabulas dallo stesso
contenuto del plurimotivato diniego regionale, laddove si evidenzia non solo il contrasto con le
sopravvenute direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2122/2012, ma
anche le plurime illustrate criticità, con rilievi non inficiati da vizi (parere negativo 20 dicembre
2012 prot. n. 12614 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
parere negativo prot. n. 6962 del 16 luglio 2013 del Servizio Assetto del Territorio e Comitato V.I.A.
in data 8 ottobre 2013): sicché, quand’anche non fosse sopravvenuta la ridetta deliberazione giuntale
n. 2122/2012, ugualmente – allo stato degli atti come presentati dalla Società ricorrente – si sarebbe
pervenuti alle contestate negative determinazioni.
Ne consegue in maniera ineludibile l’applicabilità della clausola convenzionale (art. 5, punto 3, cit.
secondo cui, qualora il progetto non dovesse essere realizzato per cause non dipendenti dal titolare
del progetto, le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro 90 giorni dalla comunicazione
inoltrata al Comune titolare del progetto), che legittima la restituzione della somma solo a seguito
di comportamento incolpevole dell’anticipatario, non ravvisabile – per quanto innanzi esposto – nella
particolare fattispecie concreta in esame. […]
TAR Puglia, Bari, Sezione Prima, Sentenza 11 dicembre 2023, n. 1427