“[…] nel giudizio elettorale, si possono contestare i risultati delle operazioni elettorali solo nel
rispetto dei termini perentori previsti dalla legge, specificando quali illegittimità siano state
commesse […]
Tar Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, 10 giugno 2021, n. 515
– in Il Foro amministrativo, 6, 2021, pag. 1046 e ss.