Elezioni

ELEZIONI: 1. Elezioni – Elezioni europee – Revoca del decreto di nomina a presidente di seggio elettorale – Per frequentazioni con la criminalità organizzata – Art. 1, comma 4, L. 53/1990 – Potere di revoca del Presidente della Corte d’Appello –– Sussiste.

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, l. n. 53 del 1990, il presidente della Corte d’Appello ha, anche a
seguito di una interlocuzione con la prefettura e le forze dell’ordine, a garanzia dell’imparzialità della
funzione di presidenza del seggio elettorale, può valutare condizioni di criticità caratterizzate da
posizioni oggettive di rapporti e frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata, che
notoriamente, in determinati contesti territoriali, ha contribuito in modo determinante ad orientare le
scelte del corpo elettorale e ciò, sia al fine di non procedere alla nomina, sia al fine di revocarla nel
caso fosse avvenuta ma non si sia proceduto ancora alla costituzione del seggio elettorale.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione I, decreto cautelare 7 giugno 2024, n. 1157

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