1. Per i dirigenti scolastici, le cui attribuzioni nel complesso non eccedono l’ambito
dell’organizzazione e dell’attività del singolo istituto scolastico, non opera la causa
d’ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale prevista dall’art.
2, comma 1, n. 1, l. 23 aprile 1981 n. 154.
In tema di elezione dei consigli regionali, non sussiste per i dirigenti scolastici la causa di
ineleggibilità per i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o
equiparate o superiori, in quanto le funzioni di questi ultimi, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 165
del 2001, attengono al raccordo tra le direttive impartite dal Ministro nell’esercizio della
funzione d’indirizzo politico e programmazione e l’attività amministrativa svolta dai singoli
uffici e direzioni in cui si articola la struttura ministeriale, mentre i dirigenti scolastici sono
esclusi da funzioni apicali, limitandosi all’espletamento dei compiti specificamente demandati
alle istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, didattica e finanziaria ad
stesse riconosciuta.
Corte di Cassazione civile, Sezione Prima, Ordinanza 18 dicembre 2023 n. 35304 in Il Foro Italiano, n. 3/2024, pag. 923 con Nota di richiami