“[…] la rilevata peculiarità, quanto ad elettorato attivo e passivo, del procedimento per l’elezione
di secondo grado del Consiglio provinciale non soltanto non incide di per sé sulla portata del
principio generale che impone ai fini certificatori la competenza territoriale del certificante, ma
appare anzi escludere“[…] la rilevata peculiarità, quanto ad elettorato attivo e passivo, del procedimento per l’elezione di secondo grado del Consiglio provinciale non soltanto non incide di per sé sulla portata del principio generale che impone ai fini certificatori la competenza territoriale del certificante, ma appare anzi escludere la invocata potestà certificatoria […]”.
Cons. Stato, Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 527
Tar Puglia – Bari, Sez. 19 gennaio 2022, n. 68