“[…] La doppia preferenza di genere è prevista per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e
15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti (rispettivamente art. 71,
comma 5, e art. 73, comma 3, t.u. enti locali, come novellato nel 2012). In questi comuni l’elettore
può esprimere fino a due preferenze, ma esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della seconda […]
Corte Cost., 25 gennaio 2022, n. 62