Elezioni amministrative

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: 1. Processo amministrativo -Giudizio elettorale -Ricorso introduttivo -Specifica indicazione dei motivi di diritto sui quali è fondato -Necessità -Mancanza -Inammissibilità -Ragioni. 2. Procedimento elettorale -Contestazione dei voti -Verbale depositato presso il Comune – Irrilevanza -Mancanza di principio di prova -Infondatezza del ricorso. 3. Processo amministrativo -Giudizio elettorale -Vaglio del giudice amministrativo sugli esiti elettorali -E’ limitato alla specifica domanda giudiziale introduttiva -Estensione a mezzo di motivi aggiunti -Inammissibilità. 4. Procedimento elettorale -Elezioni amministrative comunali -Voto disgiunto tra lista elettorale e candidato -Inammissibilità per violazione dell’art. 57, comma 4°, d.P.R. 16 maggio 1970, n. 570. 5. Procedimento elettorale -Elezioni amministrative comunali -Deformazioni del cognome effettivo del candidato -Incertezze grafiche e le mere anomalie -Irrilevanza ai fini della validità del voto -Principio generale di favor per la validità del voto -Applicazione. 6. Processo amministrativo -Giudizio elettorale -Motivi aggiunti ampliativi rispetto al thema decidendum prefissato nel ricorso principale -Inammissibilità, anche se derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice. 7. Processo amministrativo -Giudizio elettorale -Indicazione dei vizi di fatto e di diritto nel ricorso introduttivo -Necessità -Proposizione di successivi motivi aggiunti -Inammissibilità. 8. Processo amministrativo -Giudizio elettorale -c.d. impugnative esplorative -Inammissibilità.

1. il ricorso introduttivo non reca specificazione dei motivi di diritto sui quali è fondato, bensì si limita
a dedurre in fatto la mancata attribuzione di alcune preferenze al candidato ricorrente o comunque
l’errato computo di talune preferenze attribuite al controinteressato e invece non riconosciute in suo
favore.
Sul punto, va detto che il ricorso elettorale consiste pur sempre in un’azione giudiziale a carattere
impugnatorio di uno o più atti dell’amministrazione per motivi di legittimità, che vanno
specificamente indicati. La cognizione è “estesa al merito”, ai sensi degli articoli 7, comma 6, e 134,
comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo, con ciò intendendosi che il giudice
amministrativo “quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni”, ai sensi dell’art. 130,
comma 9, del codice del processo amministrativo; non sussiste, invece, nel ricorso elettorale, alcun
vaglio del merito amministrativo, inteso come delibazione della convenienza o adeguatezza degli atti
adottati. Di talché i motivi di diritto vanno sempre enunciati, seppur anche in modo sintetico. […]

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Bari, Sezione Terza, sentenza 5 giugno 2024, n. 705

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