1. il ricorso introduttivo non reca specificazione dei motivi di diritto sui quali è fondato, bensì si limita
a dedurre in fatto la mancata attribuzione di alcune preferenze al candidato ricorrente o comunque
l’errato computo di talune preferenze attribuite al controinteressato e invece non riconosciute in suo
favore.
Sul punto, va detto che il ricorso elettorale consiste pur sempre in un’azione giudiziale a carattere
impugnatorio di uno o più atti dell’amministrazione per motivi di legittimità, che vanno
specificamente indicati. La cognizione è “estesa al merito”, ai sensi degli articoli 7, comma 6, e 134,
comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo, con ciò intendendosi che il giudice
amministrativo “quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni”, ai sensi dell’art. 130,
comma 9, del codice del processo amministrativo; non sussiste, invece, nel ricorso elettorale, alcun
vaglio del merito amministrativo, inteso come delibazione della convenienza o adeguatezza degli atti
adottati. Di talché i motivi di diritto vanno sempre enunciati, seppur anche in modo sintetico. […]
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Bari, Sezione Terza, sentenza 5 giugno 2024, n. 705