1. “Ai sensi dell’art. 28, co. 4, del DPR n. 570 del 1960, “i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti
nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno
della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome,
data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi”.
L’esigenza che la sottoscrizione sia apposta su moduli contenenti il contrassegno della lista e le
generalità dei candidati è finalizzata a garantire e attestare la consapevolezza e volontà dei firmatari
di fornire supporto a quella specifica compagine politica e al relativo progetto di governo.
Di regola, questo comporta, come afferma la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato,
che “i “moduli aggiuntivi” utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi
dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere
uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.),
in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i
sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi
candidati” (sent. n. 4203 del 2022 e precedenti ivi richiamati).
… Non è tuttavia da escludere che, in determinate e particolari circostanze, la volontà degli elettori
firmatari emerga in maniera univoca da altri elementi, che possono emergere nel corso del
procedimento ovvero in sede giurisdizionale e che, in virtù del generale principio di strumentalità
delle forme, consentono di ritenere comunque indubbio il loro sostegno alla lista” (cfr., sentenza
Cons Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4211). […]
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Seconda, sentenza 20 maggio 2024, n. 489