1. In proposito va condivisa la sentenza [impugnata] laddove osserva che nell’ambito del
procedimento di esame delle osservazioni, l’amministrazione si è opposta alle richieste della
ricorrente di escludere dal perimetro dell’area vincolata i terreni utilizzati dall’Università per fini
istituzionali e di declassare l’ambito di paesaggio, difendendo le ragioni del vincolo con una
motivazione (riportata in sentenza) in cui il giudizio sul valore paesaggistico del sito, peraltro espresso
per relationem alla relazione illustrativa, risulta generico e tautologico, in quanto “dà per presupposto
ciò che invece dovrebbe essere dimostrato, cioè l’appartenenza di tali terreni ad un complesso unitario,
che ne giustifica l’inclusione nell’area vincolata a prescindere dalle caratteristiche che questi di per sé
presentano”.
Un giudizio siffatto non soddisfa l’onere motivazionale che la giurisprudenza in materia intende in
senso molto rigoroso in particolare nel caso di assoggettamento al vincolo di area vasta, ai sensi
dell’art. 136 D.Lgs. n. 42 del 2004 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2309/2018).
Osserva il Collegio che il difetto di motivazione rilevato dal Tar emerge con chiarezza dal momento
che non è possibile ricostruire i motivi per cui il compendio immobiliare per cui è causa meriti di
essere assoggettato a tutela quale “bellezza naturale”.
Partendo dall’assunto, incontestabile, che l’imposizione di un vincolo è espressione della lata
discrezionalità che connota l’attività dell’amministrazione a ciò preposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7
marzo 2016, n. 914), va rilevato che, quanto più ampia è la discrezionalità, tanto più ampio è l’onere
motivazionale esigibile anche in ordine al bilanciamento degli interessi e alla ponderazione del
sacrificio imposto al destinatario con il vincolo sul bene.
2. Come ha ricordato il primo giudice, il principio di proporzionalità è stato sin da tempi risalenti
impiegato (anche senza far espressa menzione del termine) nelle pronunce sui vincoli d’area vasta
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 7004 e 7005)
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 19 novembre 2024, n. 9302.