1. Occorre premettere che la C.I.L.A. è “un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la s.c.i.a.”,
ascrivibile, al pari del secondo, nel genus della liberalizzazione delle attività private.
Questo Consiglio di Stato, con parere n. 1784 del 4.8.2016, ha rilevato come “l’attività assoggettata a
c.i.l.a. non solo è libera, come nei casi di s.c.i.a., ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a
un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie,
ma deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione, affinché essa possa verificare che,
effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio”.
2. In relazione ai provvedimenti, variamente adottati dagli enti locali sotto la qualificazione di
declaratorie di irricevibilità/inefficacia ovvero archiviazione o simili della comunicazione inizio
lavori asseverata-cila (che con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è divenuta il titolo
general-residuale, necessario per tutti gli interventi edilizi per i quali le norme del testo unico non
impongano la scia o il permesso di costruire ovvero che non rientrino nell’attività edilizia libera),
trovano applicazione, in analogia a quanto previsto relativamente alla scia i limiti di tempo e di
motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
combinato disposto con il richiamo alle “condizioni” di cui all’art. 21-nonies della medesima
normativa; conseguentemente tali atti, seppure non espressivi di poteri tipizzati, non sussistendo
alcuna previsione normativa che li disciplini, in quanto dotati del carattere di lesività, sono
impugnabili innanzi al giudice amministrativo. (1).
3. Carenze prettamente documentali negli elaborati a corredo della comunicazione d’inizio lavori
asseverata (cila) possono essere ovviate attraverso l’attivazione del generale dovere di soccorso
istruttorio, contemplato dall’art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241, istituto generale del procedimento
amministrativo che ha la sua massima applicazione al di fuori dei procedimenti di tipo comparativo;
pertanto, laddove non emerga alcuna esigenza di par condicio o necessità di accelerazione della
procedura, il soccorso istruttorio può essere utilizzato come parametro di legittimità dell’azione
amministrativa, dovendo tra l’altro l’autorità amministrativa assumere nei confronti del privato una
condotta ispirata a buona fede e collaborazione, onde pervenire alla soddisfazione della comune
esigenza alla compiuta definizione del procedimento amministrativo, nel rispetto dell’affidamento dei
soggetti coinvolti dall’esercizio del potere. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 24 aprile 2023, n. 4110.
Difformi: Cons. Stato, sez. VII, 28 aprile 2023, n. 4327, sez. II, 13 ottobre 2022, n. 8759.
(2) Conformi: quanto all’applicabilità generalizzata del soccorso istruttorio nelle procedure non comparative:
Cons. Stato, sez. II, 19 settembre 2024, n. 7656 e 13 agosto 2024, n. 7121; sez. VII, 30 agosto 2023, n. 8083.
Consiglio di Stato – Sezione Seconda – Sentenza 25 febbraio 2025, n. 1651.