“[…] il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale costituisce
sempre una estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, che
rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì
afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo
socio-economico […].
Tar Campania – Napoli, Sez. II, 4 marzo 2022, n. 1460